Categoria: Credito

  • Differenza tra TAN e TAEG: come leggere un contratto di finanziamento

    Il linguaggio utilizzato nei contratti bancari e nei preventivi di finanziamento in Italia può sembrare un labirinto di sigle incomprensibili, studiato ad arte per disorientare chi non mastica pane e finanza tutti i giorni. Tuttavia, nel mercato del credito al consumo, della Cessione del Quinto e dei mutui ipotecari del 2026, possedere le chiavi per decrittare le offerte promozionali è l’unica difesa contro i costi nascosti e occulti. Due percentuali, in assoluto, dominano ogni documento precontrattuale, pubblicità televisiva o annuncio web: il TAN e il TAEG. Comprenderne la profonda differenza è il primo comandamento per ogni cittadino che desideri proteggere i propri risparmi ed evitare scelte finanziarie catastrofiche e onerose per il bilancio della propria famiglia italiana.

    Il TAN: il costo puro del denaro prestato (senza accessori)

    Il TAN, acronimo per Tasso Annuo Nominale, rappresenta il tasso di interesse puro e crudo che la banca o la società finanziaria richiede in cambio della cessione in prestito di una determinata somma di denaro. Esprime, in termini percentuali e su base annua, la remunerazione esclusiva del capitale erogato.

    Per fare un esempio semplificato all’estremo: se si ottengono in prestito 10.000 euro con un TAN annuo del 5%, alla fine di quell’anno, la banca vorrà indietro il capitale e, in teoria e limitatamente a quella voce, 500 euro come compenso per il servizio (calcolo base non rateizzato). Tuttavia, questa percentuale nasconde una gigantesca “mezza verità”. Il calcolo basato unicamente sul TAN non dice al cittadino quanto sborserà realmente alla fine del piano di ammortamento a rate e a scadenze mensili, perché, molto furbescamente, esclude del tutto le costose spese accessorie, di istruttoria e di incasso, che sono indissolubilmente legate all’erogazione concreta del credito medesimo sul conto del debitore.

    L’inganno commerciale del “Tasso Zero” (il falso mito)

    La non esaustività del Tasso Annuo Nominale è il motore della più frequente (sebbene formalmente legale se ben esplicitata) illusione commerciale nel mondo del credito finalizzato in Italia: l’offerta, martellante presso concessionarie di veicoli nuovi e grandi catene di elettrodomestici, del famoso prestito a “Tasso Zero”. Spesso e volentieri, i cartelloni si riferiscono esclusivamente a un TAN dello 0%. Significa che la banca, effettivamente, non sta incassando interessi sul capitale vivo fornito.

    Eppure, il consumatore si ritrova a pagare bollettini o incassi rata maggiorati di 3 o 5 euro ogni mese, a sborsare ingenti commissioni di istruttoria della pratica all’apertura del contratto (spesso calcolate al 2% o 3% dell’importo), o a dover accendere polizze obbligatorie di copertura a premi altissimi. Tutto questo è il profitto dell’istituto intermediario. Ed è proprio per stanare questo ammontare invisibile a occhio nudo, aggregando tutte queste fastidiose spese sparse in mille righe del contratto originario stipulato e firmato, che la normativa europea e la Banca d’Italia hanno reso obbligatorio l’utilizzo di un secondo indicatore infallibile: il TAEG globale.

    Il TAEG: il Tasso Annuo Effettivo Globale (il costo totale, reale e finito)

    Il TAEG è la “bussola d’oro” del mercato del credito. Questa percentuale, sempre calcolata su base annua, non si limita agli interessi puri figurativi sul capitale, ma include per legge tutte le spese obbligatorie per ottenere e mantenere il finanziamento in essere. Nel computo del TAEG e nella percentuale finale confluiscono inesorabilmente:

    • Gli interessi nominali calcolati dal TAN (la base inalienabile e principale).
    • Le spese di istruttoria (apertura della pratica in filiale).
    • Le commissioni di incasso rata o gestione pratica (addebiti RID/SEPA mensili).
    • Le imposte di bollo e le tasse statali previste sul contratto.
    • Il costo per i servizi di intermediazione di agenti del credito o mediatori creditizi iscritti agli appositi albi.
    • I premi delle assicurazioni, se richieste come obbligatorie per ottenere il mutuo o il prestito a quelle precise e vantaggiose condizioni descritte (ad esempio l’assicurazione scoppio/incendio nei mutui per la casa, o il rischio impiego nelle cessioni del quinto dello stipendio/pensione erogate).

    La regola d’oro per confrontare due preventivi italiani

    Come deve agire, nella pratica quotidiana, il consumatore italiano che deve accendere un prestito personale nel 2026? La regola è una e infallibile: ignorate completamente il TAN e concentrate tutta la vostra attenzione esclusivamente sul numero percentuale del TAEG esposto all’interno del modulo informativo SECCI europeo. A parità di importo netto erogato e a parità temporale esatta di durata del piano di rimborso (numero di mesi o anni), l’offerta più conveniente e meno costosa per le finanze di casa sarà sempre e in modo del tutto indiscutibile quella che presenta il TAEG nettamente o lievemente inferiore, a dispetto di qualsiasi altra promozione strillata sulle brochure in vetrina o in rete. Sapere questo significa non subire mai costi inattesi occulti.

  • L’impatto della Direttiva Europea sul credito ai consumatori (BNPL)

    Il mercato degli acquisti online e al dettaglio in Italia ha vissuto una trasformazione profonda grazie alla diffusione dei servizi Buy Now Pay Later (BNPL), il sistema che permette di suddividere e posticipare il pagamento degli acquisti in piccole rate. Per lungo tempo, queste formule di dilazione hanno operato in un quadro normativo peculiare: la precedente Direttiva sul credito ai consumatori (la storica CCD), infatti, esentava esplicitamente dall’applicazione delle sue rigide regole di tutela tutti i crediti di importo inferiore a 200 euro, nonché i prestiti da rimborsare entro tempi molto brevi. Questa esclusione ha permesso una rapida espansione del BNPL, sollevando tuttavia preoccupazioni in merito alla trasparenza delle condizioni applicate e al rischio di sovraindebitamento inconsapevole dei cittadini.

    La nuova Direttiva Europea (CCD2) e il recepimento in Italia

    Per colmare queste lacune normative e garantire un livello di protezione uniforme e adeguato ai consumatori in tutti i paesi membri, le istituzioni comunitarie hanno approvato la nuova Direttiva (UE) 2023/2225, spesso indicata come CCD2 (Consumer Credit Directive 2). Questa riforma rappresenta un punto di svolta decisivo per il mercato del credito al consumo e in particolare per i prodotti di Buy Now Pay Later.

    In Italia, il percorso di adeguamento alla normativa europea si è concluso con l’emanazione del decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, recepisce integralmente le disposizioni comunitarie nel nostro ordinamento giuridico, stabilendo in modo chiaro tempi e modalità di applicazione. È fondamentale precisare che le nuove e stringenti regole introdotte dal decreto legislativo si applicheranno a partire dal 20 novembre 2026. Di norma, i contratti di credito già in corso a quella data continueranno a essere regolati dalla disciplina normativa precedente, garantendo così una transizione ordinata per il sistema finanziario.

    Cosa cambierà per le piattaforme e per i consumatori

    Dal 20 novembre 2026, il perimetro di applicazione delle norme a tutela dei consumatori si amplierà notevolmente. La nuova Direttiva elimina l’esenzione per i piccoli importi: la regolamentazione si applicherà anche ai crediti inferiori alla soglia dei 200 euro e ai contratti di credito a breve termine, come quelli tipici delle piattaforme BNPL. Questo significa che i fornitori di questi servizi di pagamento rateale saranno assoggettati a obblighi molto simili a quelli previsti per le banche e le società finanziarie tradizionali quando erogano prestiti personali.

    In primo luogo, dal 20 novembre 2026 gli operatori del BNPL dovranno garantire una trasparenza precontrattuale molto più rigorosa. Le informazioni relative ai costi, alle eventuali commissioni di ritardo e alle condizioni generali del servizio dovranno essere presentate in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto. Inoltre, la direttiva pone un forte accento sulla prevenzione del sovraindebitamento: i fornitori saranno tenuti a effettuare una valutazione adeguata del merito creditizio del consumatore prima di concedere la rateizzazione, verificando che il cliente sia effettivamente in grado di sostenere l’impegno finanziario assunto, anche se di modesta entità.

    Un mercato più maturo e regolamentato

    L’ingresso in vigore delle nuove disposizioni nel novembre 2026 non intende frenare lo sviluppo tecnologico o la comodità offerta dalle opzioni di pagamento flessibili, ma mira a riportare tali strumenti all’interno di un alveo di sostenibilità e consapevolezza. Il consumatore italiano potrà contare su informazioni standardizzate e su un maggiore controllo a monte, riducendo il rischio di accumulare micro-debiti che, sommati, potrebbero pesare eccessivamente sul bilancio familiare.

    In attesa che le nuove norme dispieghino pienamente i loro effetti, rimane consigliabile per ogni acquirente avvicinarsi ai servizi di Buy Now Pay Later con la dovuta attenzione, leggendo scrupolosamente i termini di servizio e valutando con onestà la propria capacità di rimborso mensile, al fine di evitare le spiacevoli conseguenze legate all’inadempimento, come l’applicazione di commissioni fisse per i pagamenti ritardati.

  • Segnalazione CAI in Italia: le conseguenze per il credito

    Nel sistema finanziario italiano, la fiducia tra l’intermediario e il cliente è un elemento imprescindibile per il corretto funzionamento dei pagamenti. Al fine di tutelare questo rapporto e prevenire l’utilizzo illecito degli strumenti di pagamento, esiste un archivio informatico centralizzato di estrema importanza: la Centrale di Allarme Interbancaria, nota con l’acronimo CAI. Comprendere il funzionamento di questo archivio è essenziale per ogni cittadino, poiché un’eventuale segnalazione al suo interno comporta conseguenze immediate e molto severe sulla propria capacità di effettuare operazioni bancarie ordinarie.

    Che cos’è la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)

    La Centrale di Allarme Interbancaria è un archivio informatizzato gestito direttamente dalla Banca d’Italia. La sua finalità principale è quella di sanzionare e prevenire l’emissione di assegni bancari e postali senza la necessaria copertura finanziaria (i cosiddetti assegni a vuoto) o senza autorizzazione, nonché di monitorare l’utilizzo anomalo o non autorizzato delle carte di pagamento, siano esse carte di credito o di debito. Tutti gli istituti bancari, gli uffici postali e gli intermediari finanziari abilitati che operano in Italia hanno l’obbligo di consultare questo archivio prima di rilasciare nuovi carnet di assegni o di emettere nuove carte di pagamento, e sono altrettanto obbligati a segnalare tempestivamente i clienti che si rendono responsabili di infrazioni nell’uso di questi strumenti.

    La segnalazione per gli assegni bancari e postali

    Il motivo più frequente di iscrizione nella CAI riguarda l’emissione di assegni sprovvisti di fondi sufficienti al momento dell’incasso, oppure l’emissione di assegni in assenza di autorizzazione (ad esempio, quando il conto è già stato chiuso o la convenzione di assegno è stata revocata). Quando un assegno viene presentato per il pagamento e risulta privo di provvista, la banca trattaria è tenuta a inviare al cliente un preavviso di revoca.

    Da quel momento, il cliente ha a disposizione un lasso di tempo preciso, pari a 60 giorni, per effettuare il cosiddetto pagamento tardivo, regolarizzando la propria posizione e versando l’importo dell’assegno maggiorato degli oneri accessori previsti dalla legge. Se il pagamento tardivo viene effettuato correttamente e provato entro i 60 giorni, l’iscrizione nella CAI per quel singolo evento viene evitata. In caso contrario, scatta la segnalazione automatica. I dati relativi a coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista rimangono iscritti nell’archivio della CAI per un periodo di sei mesi. Durante questo semestre, si applica la cosiddetta revoca di sistema: il soggetto segnalato non potrà emettere alcun assegno e tutti gli istituti bancari e postali in Italia non potranno rilasciargli nuovi libretti di assegni.

    La revoca delle carte di pagamento

    La Centrale di Allarme Interbancaria non si limita agli assegni, ma disciplina in modo altrettanto rigoroso l’utilizzo delle carte di pagamento elettroniche. Quando una banca o un istituto emittente decide di revocare l’autorizzazione all’utilizzo di una carta di credito o di debito (ad esempio, a causa di gravi ritardi nei rimborsi del saldo mensile o per altri utilizzi irregolari che violano il contratto), i dati del titolare vengono immessi nell’archivio CAI.

    In questo caso, le tempistiche di permanenza sono notevolmente più lunghe rispetto agli assegni. L’iscrizione per le carte di pagamento revocate permane all’interno del database per un periodo di due anni. Al termine del rispettivo periodo di iscrizione (sei mesi per gli assegni e due anni per le carte), la cancellazione dei dati dell’utente dalla Centrale di Allarme Interbancaria avviene in maniera del tutto automatica, senza la necessità che il cittadino presenti apposite richieste di cancellazione o istanze legali ai tribunali o alla Banca d’Italia.

    Come verificare i propri dati nella CAI

    Per il cittadino è fondamentale avere la possibilità di monitorare la propria situazione, specialmente qualora si sospetti di essere stati vittime di furto di identità o di errori materiali da parte degli istituti di credito. In Italia, la verifica della propria posizione all’interno della Centrale di Allarme Interbancaria è un diritto tutelato, facile da esercitare e, soprattutto, completamente gratuito.

    L’accesso ai dati registrati a proprio nome può essere effettuato in modo rapido e sicuro attraverso il portale dei “Servizi online” messo a disposizione sul sito ufficiale della Banca d’Italia. Per poter accedere e visualizzare il proprio resoconto, è sufficiente autenticarsi utilizzando le proprie credenziali digitali, come lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta di Identità Elettronica). Questa procedura digitale ha semplificato notevolmente l’accesso alle informazioni, permettendo ai cittadini di verificare in tempo reale se risultano segnalazioni attive, per quali motivi sono stati iscritti e la data di scadenza prevista per la cancellazione automatica dei dati dall’archivio.

    Conoscere le regole della CAI è il primo passo per gestire con prudenza e responsabilità i propri conti correnti e le proprie carte, evitando disattenzioni che potrebbero compromettere seriamente la propria operatività bancaria e commerciale quotidiana.

  • I limiti di usura sui tassi di interesse in Italia nel 2026

    Quando si sottoscrive un contratto di finanziamento, sia esso un prestito personale per l’acquisto di un’auto o l’apertura di una linea di credito tramite una carta revolving, la preoccupazione principale di ogni consumatore italiano è il costo del denaro. Affinché il mercato del credito si mantenga sano e le fasce più vulnerabili della popolazione non vengano strangolate da richieste di interessi spropositati, lo Stato italiano applica norme molto severe, codificate nella storica Legge 108/1996 e costantemente aggiornate. L’elemento cardine di questa normativa di tutela nel 2026 è il concetto di “tasso soglia d’usura”, un limite invalicabile oltre il quale l’interesse richiesto dalla banca o dalla società finanziaria diventa illegale e perseguibile penalmente.

    Il ruolo della Banca d’Italia e il calcolo del TEGM

    A stabilire il limite massimo tollerato non è un decreto politico arbitrario, ma un calcolo tecnico ed empirico delegato alla massima autorità monetaria del Paese: la Banca d’Italia. Il processo si articola su base trimestrale. Ogni tre mesi, la Banca d’Italia raccoglie e analizza minuziosamente i dati relativi a tutti i finanziamenti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari operanti sul territorio nazionale.

    Da questa immensa mole di dati, l’autorità calcola il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) per ciascuna specifica categoria di finanziamento. Il credito al consumo non viene trattato come un calderone unico: esistono TEGM separati per i prestiti personali, per i crediti finalizzati, per i mutui ipotecari (distinguendo tra fisso e variabile), per le carte revolving e per la Cessione del Quinto (ulteriormente divisa in classi d’importo, ad esempio sotto o sopra i 15.000 euro). Questa granularità garantisce che la soglia rifletta i costi fisiologici e i rischi reali associati a ogni specifico prodotto e settore.

    Come si calcola la “Soglia di Usura” nel 2026

    Una volta ottenuto il Tasso Effettivo Globale Medio di una categoria per il trimestre precedente, la legge stabilisce una formula matematica precisa per determinare il tasso soglia d’usura, valido per il trimestre in corso. La formula attualmente in vigore prevede che il tasso soglia sia pari al TEGM aumentato di un quarto, a cui si aggiunge un ulteriore margine fisso di 4 punti percentuali (formula: TEGM x 1,25 + 4%). Esiste tuttavia un correttivo di salvaguardia essenziale: la differenza assoluta tra il tasso soglia così calcolato e il tasso medio (TEGM) di partenza non può, in alcun caso e per alcun prodotto, superare gli 8 punti percentuali.

    Per fare un esempio concreto: per il quarto trimestre 2026 il TEGM rilevato per il credito personale è pari al 12,08%; aumentato di un quarto (15,10%) e di ulteriori 4 punti, dà un tasso soglia del 19,10%. Un prestito personale stipulato in questo trimestre con un tasso effettivo globale superiore a tale valore conterrebbe interessi usurari.

    Categorie a maggior rischio: il caso del credito revolving

    Osservando le tabelle pubblicate periodicamente in Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (sulla base dei tassi rilevati dalla Banca d’Italia su delega del Ministero), emerge chiaramente come alcune tipologie di credito presentino soglie di usura strutturalmente molto più alte rispetto ad altre. Il caso emblematico in Italia è quello delle linee di credito in conto corrente (gli scoperti) e, in particolare, dei prestiti revolving (spesso associati alle carte di credito a rimborso rateale).

    Poiché il rischio statistico di insolvenza su questi crediti non garantiti e flessibili è nettamente superiore rispetto a un mutuo prima casa garantito da ipoteca, il mercato applica nativamente interessi più elevati (TEGM). Di conseguenza, le soglie d’usura per le carte revolving toccano abitualmente percentuali elevatissime, che per il quarto trimestre 2026 arrivano al 24,50% (a fronte di un TEGM del 16,50%). Questo dato è fondamentale per il consumatore: il fatto che un tasso del 20% su una carta revolving sia legalmente “sotto la soglia d’usura” non significa affatto che sia un tasso conveniente, ed espone comunque la famiglia al grave rischio di un lento e asfissiante sovraindebitamento senza fine temporale visibile.

    Cosa fare in caso di sospetta usura bancaria

    Nel 2026, l’attenzione su questi temi è massima e i controlli interni degli istituti bancari raramente permettono la stipula di contratti di credito al consumo con tassi originari oltre soglia (cosiddetta usura pattuita). La criticità principale risiede nel calcolo di tutte quelle commissioni e spese (ad esempio le polizze assicurative non facoltative) che, sommate agli interessi, possono spingere il costo effettivo del credito oltre i limiti consentiti. Nel caso si abbia il fondato e supportato sospetto che il proprio finanziamento superi le soglie previste per quel trimestre specifico, il cittadino ha il pieno e tutelato diritto di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale, veloce ed economico (rispetto ai tribunali e alle corti ordinarie), per richiedere l’annullamento della clausola illecita e il rimborso per legge degli interessi illegittimamente pagati in precedenza.

  • Carte prepagate con IBAN vs carte di credito in Italia: guida 2026

    Fino a poco più di un decennio fa, la gerarchia degli strumenti di pagamento elettronici in Italia era netta: il conto corrente era il pilastro centrale inamovibile per le utenze, il bancomat (carta di debito) per i prelievi quotidiani e, per chi godeva di ottima salute finanziaria, c’era la prestigiosa carta di credito, spesso costosa e difficile da ottenere. Nel 2026, l’innovazione tecnologica portata dai colossi del fintech, dalle neobanks e dalle nuove direttive bancarie (Open Banking) ha stravolto questo schema arcaico. Il mercato italiano odierno è letteralmente dominato da uno strumento ibrido e formidabile che fonde il meglio di due mondi distinti: la carta prepagata evoluta dotata di codice IBAN. Scegliere tra questo strumento di ultima generazione e una carta di credito bancaria tradizionale non è una questione banale, poiché impatta direttamente sulle garanzie disponibili, sui costi vivi fissi annuali e sulla capacità di gestire il proprio bilancio in caso di imprevisti e viaggi.

    Carta di credito tradizionale: plafond e fido bancario

    La carta di credito tradizionale, emessa solitamente dalla banca presso cui si ha radicato l’accredito dello stipendio, è uno strumento squisitamente “di debito procrastinato” o di vero prestito vero e proprio (nei casi di rateizzazione o carte revolving). Il suo meccanismo base è rimasto invariato: la banca assegna al titolare un limite di spesa massimo mensile (il “plafond”, ad esempio di 1.500 o 3.000 euro). Per tutto il mese, il cliente può effettuare acquisti nei negozi (tramite circuiti internazionali sicuri e affidabili come Visa o Mastercard) o su internet senza che sul suo conto vi sia necessariamente la liquidità disponibile al momento della transazione. L’addebito di tutte le spese sommate (l’estratto conto complessivo) avverrà in un’unica e drastica soluzione il mese successivo (in genere tra il 10 e il 15 del mese solare a seguire).

    I pro inconfutabili: è la carta universalmente accettata e richiesta senza alcuna eccezione per bloccare fondi a titolo di garanzia (cauzione). Risulta infatti tassativa e irrinunciabile per poter stipulare il noleggio di un’autovettura in vacanza (rent a car), per la garanzia delle franchigie su crociere e per moltissime prenotazioni in grandi catene alberghiere di livello, che non accettano strumenti non associati a fidi reali. Inoltre, molte di queste carte top includono preziose polizze assicurative per i viaggi all’estero, copertura e rimborso sui bagagli perduti e tutela legale sugli acquisti non conformi.

    I contro e ostacoli: non tutti i cittadini italiani possono ottenerla. Serve dimostrare un reddito fisso mensile, avere un contratto di lavoro solido e, soprattutto, non risultare iscritti al CRIF o in Centrale Rischi come cattivi pagatori. Il canone annuale per il mantenimento di queste carte di pregio è mediamente elevato.

    Carte Prepagate evolute con IBAN: indipendenza e scudo contro le frodi

    La vera rivoluzione accessibile a chiunque e a bassissimo costo è la prepagata con IBAN. Si tratta di una ricaricabile che non viaggia “sottotraccia”, ma dispone di un proprio codice IBAN italiano o europeo univoco impresso sul retro (o in app digitale), comportandosi esattamente a tutti gli effetti normativi e pratici come un conto corrente di base semplificato. Puoi farti accreditare puntualmente lo stipendio, attivare la domiciliazione per pagare comodamente le bollette della luce (SEPA SDD) ed effettuare, o ricevere in un baleno, bonifici ordinari e istantanei europei, tutto senza dover necessariamente aprire un classico e costoso conto bancario in filiale.

    Il grande, monumentale vantaggio di queste carte ricaricabili smart risiede nel controllo millimetrico: si può spendere rigorosamente solo e soltanto la somma di denaro pre-caricata e presente in quel preciso momento sulla carta. Questo sistema azzera, letteralmente e matematicamente, qualsiasi rischio assoluto di andare accidentalmente “in rosso” (nessuno scoperto di conto per cui subire penali astronomiche) e limita preventivamente i danni (il furto potenziale in caso di smarrimento, clonazione della carta all’estero o violazione fraudolenta dei dati in un e-commerce compromesso) all’esatto e risibile importo presente nel saldo in quel momento. Molti di questi prodotti prevedono canoni contenuti e l’apertura a distanza tramite app, con riconoscimento via smartphone.

    I limiti da conoscere in anticipo: a differenza della sorella maggiore, non consentendo di operare in assenza di fondi pre-autorizzati, non può quasi mai essere impiegata per lasciare depositi cauzionali di garanzia cospicui al noleggio auto aeroportuale e difficilmente permette pagamenti rateali integrati, anche se alcune piattaforme stanno iniziando a testare formule di dilazione sui pagamenti più esosi.

    Quale prodotto scegliere per le proprie finanze nel 2026?

    Nel 2026, il portafoglio ideale dell’utente italiano informato ed esperto non impone una scelta radicale tra i due prodotti, bensì propende sempre più per la convivenza strategica (la tattica del doppio binario). Si consiglia caldamente di mantenere in tasca la prepagata con IBAN evoluta per l’utilizzo frenetico quotidiano (piccole transazioni tap, spesa al supermercato e per sostenere con immensa tranquillità lo shopping selvaggio online senza esporre mai i propri veri patrimoni e risparmi). Contemporaneamente, relegare l’uso della carta di credito tradizionale e classica esclusivamente per bloccare hotel, prenotare noleggi complessi (assicurando la famiglia per gli imprevisti di viaggio) e finanziare grossi esborsi estemporanei dilazionabili agilmente sul mese a venire, sfruttando al cento per cento il mese gratuito di valuta concesso dalle banche e dai fidi italiani.