Categoria: Finanziamento

  • Finanziamenti per Partite IVA: Requisiti e Documenti nel 2026

    Ottenere un finanziamento quando si opera come lavoratore autonomo, libero professionista o ditta individuale in Italia può sembrare un percorso più complesso rispetto a chi possiede un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le banche e le società finanziarie, infatti, valutano il rischio di credito basandosi sulla stabilità e sulla prevedibilità delle entrate. Per le Partite IVA, caratterizzate da redditi variabili, la dimostrazione della capacità di rimborso richiede un’analisi più approfondita e una documentazione fiscale specifica, in particolare il Modello Redditi Persone Fisiche, che certifica ufficialmente i guadagni dichiarati al fisco.

    Nel 2026, l’accesso al credito per i lavoratori autonomi continua a essere regolato dalle rigide normative sul merito creditizio stabilite dalla Banca d’Italia. Non esistono scorciatoie, ma comprendendo quali sono i criteri di valutazione adottati dagli istituti di credito e preparando accuratamente la propria documentazione, è possibile accedere a diverse forme di finanziamento, dai prestiti personali per esigenze private ai finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni strumentali per la propria attività lavorativa.

    La valutazione del merito creditizio per gli autonomi

    Quando una Partita IVA richiede un prestito, la banca esamina il cosiddetto merito creditizio, ovvero la capacità del richiedente di restituire il capitale prestato più gli interessi, senza incorrere in difficoltà economiche. Per un lavoratore dipendente, la busta paga rappresenta la prova principale della continuità del reddito. Per un autonomo, la banca deve analizzare lo storico degli incassi, valutando non solo l’ammontare complessivo dei ricavi, ma anche l’utile netto reale, al netto delle spese sostenute per l’attività e delle imposte.

    Le banche pongono grande attenzione alla sostenibilità della rata: di norma, l’impegno finanziario mensile (inclusivo di eventuali altri prestiti già in corso) non dovrebbe superare un terzo del reddito mensile netto stimabile. Inoltre, viene verificata la regolarità creditizia del richiedente attraverso la consultazione dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, per accertarsi che non vi siano segnalazioni per ritardi nei pagamenti o insolvenze pregresse.

    Il ruolo cruciale del Modello Redditi Persone Fisiche

    Il documento fondamentale su cui si basa l’istruttoria di una richiesta di prestito da parte di una Partita IVA è il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Modello Unico). A differenza della semplice visura camerale o del certificato di attribuzione della Partita IVA, che dimostrano solo l’esistenza dell’attività, il Modello Redditi è l’unico documento ufficiale che certifica all’Agenzia delle Entrate l’effettivo volume d’affari e il reddito imponibile del professionista o dell’imprenditore.

    Le banche richiedono obbligatoriamente le ultime due dichiarazioni dei redditi presentate, complete della ricevuta telematica di invio all’Agenzia delle Entrate (che ne attesta l’autenticità) e spesso delle quietanze di pagamento dei modelli F24 per le imposte versate. L’analisi di due o più annualità consecutive permette all’istituto di valutare la continuità del business e identificare eventuali trend di crescita o contrazione del fatturato, mitigando il rischio legato all’incertezza dei ricavi futuri.

    I documenti necessari per la richiesta

    Oltre al Modello Redditi Persone Fisiche, la documentazione da preparare per avviare la pratica di finanziamento è piuttosto corposa. Un dossier incompleto è spesso la prima causa di ritardo o di rifiuto della richiesta. I documenti anagrafici di base includono un documento d’identità in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria e il certificato di residenza (o un’autocertificazione equivalente).

    A livello professionale e reddituale, oltre alle dichiarazioni dei redditi, verranno richiesti il certificato di attribuzione della Partita IVA, l’eventuale iscrizione all’albo professionale per i liberi professionisti, o la visura camerale aggiornata (generalmente non anteriore a tre o sei mesi) per gli artigiani, i commercianti e le ditte individuali iscritte al Registro delle Imprese. Per valutare la liquidità corrente, le banche chiedono quasi sempre gli estratti conto bancari (personali e aziendali) degli ultimi 3 o 6 mesi, per verificare il reale flusso di cassa e la regolarità delle transazioni quotidiane.

    L’anzianità di Partita IVA

    Un aspetto rilevante nella valutazione del rischio è l’anzianità dell’attività. Avviare un’impresa o una libera professione comporta una fisiologica incertezza iniziale. Per questo motivo, le banche sono generalmente restie a concedere prestiti a Partite IVA aperte da pochi mesi. Sebbene non esista per legge un “numero minimo di mesi” di attività richiesto in modo uniforme da tutti gli istituti (ogni banca adotta proprie policy interne di rischio), nella prassi commerciale l’erogazione del credito diventa concretamente valutabile solo dopo che il richiedente è in grado di presentare almeno una o, preferibilmente, due dichiarazioni dei redditi complete (Modello Redditi).

    Questo significa che, di fatto, è necessario che l’attività sia operativa da almeno un anno o due per poter fornire lo storico fiscale richiesto. Le neo-imprese o i professionisti all’inizio dell’attività che non dispongono ancora di queste dichiarazioni possono incontrare notevoli ostacoli, a meno che non siano in grado di fornire garanzie accessorie forti, come la firma di un terzo garante (fideiussione) con reddito dimostrabile da lavoro dipendente, oppure coperture immobiliari per importi più elevati.

    L’importanza di una gestione finanziaria ordinata

    Per le Partite IVA, ottenere credito non è impossibile, ma richiede organizzazione. Mantenere una contabilità in ordine, pagare puntualmente le imposte, evitare sconfini sui conti correnti e presentare dichiarazioni dei redditi coerenti con il proprio stile di vita sono passi fondamentali. La trasparenza verso l’istituto finanziario e la presentazione di una documentazione impeccabile, incentrata sul Modello Redditi Persone Fisiche, restano le chiavi principali per dimostrare la propria affidabilità creditizia e accedere ai capitali necessari, sia per la sfera personale che per lo sviluppo della propria attività professionale in Italia.

  • Finanziamento Auto o Leasing: Le Opzioni per il 2026

    L’acquisto di un’automobile rappresenta spesso una delle spese più significative per le famiglie e i professionisti italiani. Di fronte ai prezzi dei veicoli nuovi o usati, poche persone optano per il pagamento in un’unica soluzione, preferendo dilazionare la spesa nel tempo. Nel 2026, il mercato automobilistico e finanziario italiano offre principalmente due grandi strade per mettersi alla guida di una vettura senza intaccare immediatamente i propri risparmi: il classico finanziamento auto (o prestito finalizzato) e il leasing automobilistico. Comprendere le differenze fondamentali tra queste due formule è essenziale per fare una scelta consapevole e adatta alle proprie esigenze economiche e di mobilità.

    Entrambe le soluzioni permettono di disporre subito del veicolo pagando una quota mensile, ma si basano su principi giuridici e finanziari completamente distinti. La differenza principale risiede nella proprietà del mezzo, nella flessibilità contrattuale e, per determinate categorie di lavoratori, nel trattamento fiscale applicabile. Un’analisi accurata di questi aspetti aiuta a evitare sorprese contrattuali e a pianificare correttamente le proprie finanze.

    Il Finanziamento Auto Finalizzato

    Il prestito finalizzato all’acquisto di un’automobile è la formula di credito al consumo più diffusa tra i privati. Viene erogato da una banca o da una società finanziaria, spesso direttamente in concessionaria grazie ad accordi commerciali (il cosiddetto credito erogato sul punto vendita). In questo scenario, l’istituto finanziatore versa l’intero importo del veicolo direttamente al venditore (la concessionaria), mentre l’acquirente si impegna a rimborsare il prestito all’istituto attraverso il pagamento di rate mensili, comprensive di capitale e interessi (calcolati in base al TAEG).

    Il tratto distintivo del finanziamento è che l’acquirente diventa immediatamente e a tutti gli effetti il proprietario del veicolo fin dal momento della stipula del contratto e del passaggio di proprietà. Di conseguenza, il proprietario si assume in toto gli oneri derivanti dalla gestione dell’auto: dal pagamento della tassa automobilistica (bollo), alla stipula dell’assicurazione RCA obbligatoria, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Una volta pagata l’ultima rata, il debito si estingue, ma il veicolo rimane ovviamente di proprietà dell’acquirente, che potrà decidere se tenerlo, rivenderlo o rottamarlo.

    Il Leasing Automobilistico

    Il leasing, un tempo riservato quasi esclusivamente alle aziende e ai professionisti con Partita IVA, si è diffuso anche tra i consumatori privati (il cosiddetto leasing per privati). Dal punto di vista giuridico, il leasing è un contratto di locazione finanziaria. In questa configurazione, la società di leasing acquista il veicolo scelto dal cliente e glielo concede in utilizzo per un periodo prestabilito (solitamente dai 3 ai 5 anni), in cambio del pagamento di un canone periodico.

    A differenza del finanziamento, nel leasing il cliente non è il proprietario dell’auto durante la durata del contratto, bensì ne è solo l’utilizzatore, mentre la proprietà legale resta in capo alla società di leasing. I contratti includono spesso servizi accessori integrati nel canone, come la manutenzione ordinaria, l’assistenza stradale o alcune coperture assicurative, rendendo la spesa mensile più prevedibile. La caratteristica cruciale del leasing si manifesta alla scadenza del contratto, quando il cliente ha diverse opzioni: restituire l’auto senza ulteriori obblighi, sostituirla stipulando un nuovo contratto per una vettura più recente, oppure acquisirne definitivamente la proprietà pagando il prezzo di riscatto concordato all’inizio.

    Vantaggi e svantaggi a confronto

    La scelta tra prestito finalizzato e leasing dipende strettamente dall’uso che si intende fare dell’automobile e dalle proprie priorità. Il finanziamento è l’ideale per chi desidera tenere l’auto a lungo termine (oltre i 5-7 anni), macinando molti chilometri e preferendo essere l’unico proprietario del mezzo, libero da vincoli contrattuali su percorrenze massime o manutenzioni obbligatorie presso reti specifiche. A lungo termine, una volta estinto il debito, il costo totale tende a essere inferiore, ma si subisce interamente la svalutazione del mezzo (deprezzamento) al momento di una futura eventuale rivendita.

    Il leasing, viceversa, si adatta perfettamente a chi desidera guidare un’auto sempre recente e in garanzia, sostituendola ogni 3 o 4 anni senza doversi preoccupare della rivendita dell’usato e del rischio di svalutazione. È una soluzione flessibile che permette di avere costi fissi e pianificabili se si opta per pacchetti che includono i servizi. Tuttavia, i contratti di leasing impongono spesso rigidi limiti chilometrici annuali, superati i quali vengono applicate delle penali, e richiedono che la manutenzione sia effettuata scrupolosamente secondo le direttive della società proprietaria.

    Le implicazioni per le Partite IVA

    Per i professionisti, i lavoratori autonomi e le aziende, la scelta tra finanziamento e leasing assume una forte connotazione fiscale. Il leasing rappresenta spesso la soluzione preferita nel mondo aziendale perché consente un ammortamento accelerato dei costi e offre specifici vantaggi in termini di deducibilità dei canoni e detraibilità dell’IVA, a patto che l’uso dell’auto sia strumentale all’attività di impresa o professionale.

    Nel caso di un finanziamento classico, le regole di deducibilità seguono criteri diversi e spesso meno flessibili rispetto a quelli del leasing. Pertanto, prima di firmare qualsiasi contratto, è essenziale che le Partite IVA consultino il proprio commercialista, per valutare con precisione l’impatto fiscale di entrambe le opzioni alla luce della normativa tributaria vigente in Italia nel 2026, ottimizzando così il carico fiscale dell’investimento.

  • Mutuo fisso o variabile nel 2026: analisi di IRS ed Euribor in Italia

    La decisione finanziaria più delicata e impattante nella vita di una famiglia italiana in procinto di acquistare una casa è, senza alcun dubbio, la scelta della tipologia di tasso di interesse da applicare al proprio mutuo ipotecario. Nel 2026, dopo anni di forte volatilità legata all’inflazione e alle manovre della Banca Centrale Europea, i tassi sono tornati a muoversi verso l’alto. Per comprendere se convenga orientarsi verso la granitica certezza del tasso fisso o scommettere sulle fluttuazioni del tasso variabile, è imprescindibile analizzare il comportamento e le prospettive dei due indici interbancari di riferimento che governano questi prodotti finanziari: l’Euribor e l’Eurirs (comunemente noto come IRS).

    Come funziona e a cosa è legato il Tasso Variabile (Euribor)

    Il mutuo a tasso variabile si caratterizza per una rata mensile che, come suggerisce il nome stesso, non è mai uguale a sé stessa per tutta la durata dell’ammortamento (spesso esteso per 20, 25 o 30 anni), ma sale o scende al variare del costo del denaro sui mercati a breve termine. L’indicatore principale utilizzato dalla quasi totalità delle banche italiane per calcolare il tasso variabile è l’Euribor (Euro Interbank Offered Rate), in particolare le sue scadenze a 1 mese, 3 mesi o 6 mesi. A questo indice base, la singola banca somma il proprio margine di guadagno commerciale, tecnicamente definito “spread” (es. Euribor a 3 mesi + 1,20% di spread = Tasso nominale finito per il cliente).

    Quando l’economia ristagna e le Banche Centrali abbassano i tassi guida per stimolare la ripresa, l’Euribor crolla, portando a una drastica e piacevolissima riduzione dell’importo della rata mensile da sborsare. Al contrario, in periodi in cui il costo del denaro viene alzato per frenare la corsa dell’inflazione, l’Euribor si impenna, causando rincari improvvisi e talvolta insostenibili sulle rate delle famiglie. Optare per il variabile nel 2026 richiede dunque un bilancio familiare flessibile, capace di assorbire potenziali shock, o un’ottica di rimborso molto breve, in cui non si temono stravolgimenti macroeconomici decennali.

    La stabilità e la sicurezza del Tasso Fisso (IRS)

    Il mutuo a tasso fisso, al contrario, rappresenta il porto sicuro per eccellenza. L’importo della rata calcolata al momento della stipula del rogito davanti al notaio rimarrà identico, congelato, immutato e bloccato fino al versamento dell’ultimissima quota, decenni più tardi, a prescindere da qualsiasi tempesta finanziaria, inflazione stellare o pandemia economica possa colpire l’Italia, l’Europa o il mondo intero. Il tasso fisso viene calcolato basandosi sull’indice IRS (Interest Rate Swap), riferito alla durata temporale esatta del mutuo stesso (ad esempio, per un prestito di 20 anni, la banca utilizzerà come base l’IRS a 20 anni a cui sommerà il proprio spread commerciale pattuito).

    Tradizionalmente, in scenari finanziari standard, il tasso fisso di partenza è sempre leggermente più alto del variabile: è il “premio assicurativo” (costo extra) che la banca fa pagare al cliente per assumersi l’intero rischio futuro di un rialzo stellare e generalizzato dei tassi monetari, offrendo la sicurezza della rata blindata.

    Il mercato in Italia nel 2026: tendenze e convenienza

    Dopo i picchi eccezionali e i rincari verticali registrati nei passati bienni, il 2026 in Italia vede gli indici (sia a breve, Euribor, sia a lungo termine, IRS) tornare a salire: a settembre la BCE ha alzato di 25 punti base i tassi di riferimento, portando il tasso sui depositi al 2,50%. I tassi finiti (comprensivi di spread applicato dalle banche) variano sensibilmente tra fisso e variabile e da banca a banca, a seconda delle lodevoli garanzie personali presentate dal cliente o delle eventuali e ricercate promozioni ecologiche in caso di acquisto immobiliare agevolato e Green.

    In questo contesto la grande maggioranza dei mutuatari continua a scegliere il tasso fisso, che mette al riparo da ulteriori rialzi al prezzo di una rata iniziale in genere più alta. Chi, all’opposto, intende estinguere, cancellare o restituire il forte prestito ipotecario o finalizzato in pochissimo tempo (magari vendendo una vecchia e precedente casa di proprietà e possesso in pochi anni successivi), potrebbe al contrario trovare grande convenienza speculativa passeggera nel tasso variabile, accettando però il rischio di ulteriori aumenti della rata.

  • Credito finalizzato in negozio in Italia: tutele per l’acquirente 2026

    Acquistare un televisore di ultima generazione, l’arredamento completo per il salotto, uno smartphone o perfino cure odontoiatriche importanti pagando in comode rate mensili è una prassi ormai radicata nelle abitudini di consumo degli italiani. Questa tipologia specifica di finanziamento, proposta e sottoscritta direttamente presso il punto vendita fisico o al checkout di un e-commerce e indissolubilmente legata all’acquisto di un bene o servizio specifico, è tecnicamente definita come “credito finalizzato”. Nel panorama italiano del 2026, in virtù delle normative a difesa dei consumatori e della trasparenza finanziaria, accendere un credito finalizzato garantisce una rete di protezione straordinariamente efficace e solida per l’acquirente, spesso non nota a chi compila distrattamente i moduli di adesione presso la cassa o lo stand commerciale.

    La struttura a tre soggetti: Consumatore, Venditore e Finanziaria

    La particolarità intrinseca e strutturale che distingue nettamente il credito finalizzato da un classico e comune prestito personale risiede nell’architettura contrattuale, che coinvolge operativamente sempre e necessariamente tre figure e soggetti distinti: l’acquirente (il consumatore finale che riceverà fisicamente o usufruirà in modo concreto del bene/servizio e che pagherà ratealmente con interessi passivi o con zero interessi nominali, qualora previsti in agevolazione a promozione), il commerciante venditore convenzionato (che vende e consegna il prodotto o la fattura in loco) e, in ultimo ma non meno importante, la società erogante il finanziamento, finanziaria, banca specializzata e spesso lontanissima (che esamina prontamente con sistemi telematici rapidi lo scoring e la tenuta del merito del cittadino o del credito, e in meno di un’ora lo approva ed eroga).

    In questo peculiare e intricato schema non c’è mai alcun bonifico a transito e a favore del consumatore finale privato. La finanziaria paga direttamente e istantaneamente (di norma entro pochi giorni dall’evasione o dalla consegna in spedizione) l’intero e totale importo netto (fattura al lordo dell’eventuale minuzioso e preteso acconto rilasciato al bancone) pattuito per il bene proprio e direttamente nelle casse o nei bilanci operativi dell’azienda commerciale che ha venduto in origine lo stesso (il rivenditore). Da quel momento, il cliente è in debito esclusivo, solido e vincolante unicamente nei confronti della banca terza erogatrice per le rate previste dal piano temporale di ammortamento.

    Il “Collegamento Negoziale”: la più forte tutela di legge (2026)

    Cosa accade, però, se il divano non viene mai consegnato (inadempienza)? Oppure se lo smartphone acquistato in comode rate mensili risulta rotto in modo irrimediabile e il venditore non interviene, o peggio, il centro odontoiatrico per cui abbiamo versato migliaia di euro fallisce o scompare nel nulla lasciando il lavoro medico a metà o non fatto? In un classico finanziamento libero non finalizzato al consumo in bianco, il consumatore si troverebbe di fronte a un dramma economico colossale e ineluttabile: dovrebbe ostinatamente continuare per legge a rimborsare il debito rateizzato alla sua estranea banca mese per mese, per un bene palesemente rotto o per un servizio medico fantasma.

    Nel 2026, la tutela estrema e suprema per il prestito e credito strettamente “finalizzato e legato all’acquisto”, prevista dal Testo Unico Bancario e dal Codice del consumo, su cui vigila anche l’Autorità Antitrust (AGCM), si materializza nel sacro e inattaccabile principio del “collegamento negoziale”: il contratto di finanziamento a monte per erogare il prestito, e il contratto di compravendita materiale vero e proprio a valle (lo scontrino o la fattura) sono indissolubilmente uniti. Se il contratto di acquisto si dissolve per grave e imputabile inadempimento palese del venditore, o perché il cittadino decide saggiamente e normativamente di avvalersi per tempo (solitamente i famigerati e noti 14 giorni di tempo utili per legge) del “diritto di ripensamento” (o recesso a distanza) per ridare via l’ingombrante merce non desiderata e integra, anche il contratto in essere con la banca legata svanisce d’incanto.

    Come far valere i propri diritti nella pratica

    Se vi trovate nella situazione malaugurata di non ricevere la merce per grave colpa accertabile della struttura venditrice, non sospendete istintivamente o d’impeto i pagamenti alla banca in autotutela improvvisata (sareste marchiati nei sistemi CRIF ingiustamente!). La procedura e prassi impeccabile e corretta italiana, prevista dai codici, impone di inviare senza appello formale diffida via PEC o mezzo Raccomandata A/R in mora esplicita e diretta (Costituzione in mora del debito e obbligo) e diffida ad adempiere contro il negoziante difettoso e, per assoluta conoscenza copia, alla finanziaria. Se il venditore non adempie nonostante la messa in mora e l’inadempimento non è di scarsa importanza, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito collegato (art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario): in tal caso il finanziatore deve rimborsare le rate già pagate e gli altri oneri applicati. In caso di disaccordo ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

  • Fondo Garanzia Prima Casa Consap 2026: Guida Aggiornata

    L’acquisto della prima casa rappresenta uno dei passi più importanti nella vita di molte persone, ma spesso la mancanza di liquidità iniziale rende difficile l’accesso al credito bancario. In Italia, per agevolare l’ottenimento di mutui ipotecari, è attivo il Fondo di Garanzia per la Prima Casa, gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo strumento offre una garanzia statale che rassicura le banche, permettendo loro di erogare finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile, superando il tradizionale limite dell’80% previsto per i mutui fondiari ordinari.

    Nel 2026, l’accesso al Fondo mantiene una distinzione chiara tra la garanzia standard (accessibile a tutti) e le tutele rafforzate per categorie prioritarie, come i giovani under 36. È fondamentale conoscere queste differenze e i requisiti necessari per presentare una domanda corretta, tenendo conto anche della fine delle esenzioni fiscali scadute a fine 2023 che spesso creano confusione tra i futuri acquirenti.

    Cos’è il Fondo Consap e la garanzia al 50%

    Il Fondo Consap interviene offrendo una garanzia dello Stato sul mutuo per l’acquisto (o acquisto e ristrutturazione) della prima casa. La misura base prevede una garanzia pari al 50% della quota capitale. Questa opzione è accessibile a tutti i cittadini senza limiti di età o vincoli di reddito (ISEE). I requisiti fondamentali riguardano l’immobile: deve trovarsi in Italia, non essere accatastato come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) e il mutuo richiesto non può superare i 250.000 euro. Inoltre, il richiedente non deve possedere altri immobili abitativi, salvo quelli acquisiti per successione e in uso gratuito a genitori o fratelli.

    La garanzia al 50% è pensata per supportare chi, pur avendo un reddito stabile per pagare la rata mensile, non dispone dell’anticipo del 20% solitamente richiesto dalle banche. Gli istituti di credito che aderiscono all’iniziativa si impegnano ad applicare condizioni trasparenti e agevolate, stabilite dalla convenzione tra ABI e MEF, rendendo il finanziamento più sostenibile per le famiglie.

    La garanzia potenziata all’80% per gli under 36

    Per sostenere l’autonomia abitativa delle categorie più vulnerabili, la normativa prevede una garanzia potenziata che copre l’80% della quota capitale. Questa agevolazione è riservata a specifiche categorie prioritarie: le giovani coppie in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni, le famiglie monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di Istituti autonomi per le case popolari, e i giovani under 36 (ovvero coloro che non abbiano ancora compiuto trentasei anni).

    Per poter beneficiare della garanzia dell’80% occorre un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e un mutuo di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile; il regime rafforzato è prorogato fino al 31 dicembre 2027. Questa misura si rivela fondamentale per i giovani che, trovandosi all’inizio del proprio percorso professionale, non hanno ancora accumulato i risparmi sufficienti per versare l’anticipo. Con l’80% di garanzia statale, è possibile ottenere mutui con un loan-to-value (LTV) fino al 100%, facilitando enormemente l’acquisto dell’abitazione.

    Fine delle agevolazioni fiscali: cosa cambia nel 2026

    Un aspetto cruciale da chiarire per chi acquista casa nel 2026 riguarda la parte fiscale. Fino a fine 2023, i giovani under 36 con ISEE sotto i 40.000 euro beneficiavano delle cosiddette “agevolazioni fiscali Prima Casa Under 36”, che prevedevano l’esenzione totale dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Queste agevolazioni fiscali sono definitivamente scadute a dicembre 2023.

    Oggi, un giovane under 36 può ancora sfruttare la garanzia Consap all’80% per ottenere il mutuo in banca (grazie all’ISEE agevolato), ma in sede di rogito dovrà obbligatoriamente pagare le normali imposte sull’acquisto della prima casa, pari al 2% se acquista da privato o all’IVA agevolata al 4% se acquista da impresa costruttrice. Il supporto dello Stato, dunque, è ora focalizzato esclusivamente sull’aiuto nell’accesso al credito bancario.

    Come presentare la domanda in banca

    La procedura per accedere al Fondo Consap non prevede un’interazione diretta tra il cittadino e la Consap. La gestione è interamente delegata alle banche aderenti. Al momento della richiesta del mutuo, il richiedente deve compilare l’apposito modulo Consap presso la propria filiale, allegando l’attestazione ISEE valida qualora richieda la garanzia potenziata all’80%.

    La banca si occupa di trasmettere la documentazione a Consap, la quale, in genere, fornisce una risposta sull’ammissione alla garanzia entro 20 giorni. Una volta ottenuto il via libera, l’istituto di credito procede con la delibera definitiva e l’erogazione del finanziamento. Per evitare inutili ritardi che potrebbero compromettere l’acquisto dell’immobile, è sempre consigliato presentarsi in banca con una documentazione anagrafica e reddituale completa e aggiornata.